Al comma 4, dopo le parole: in ogni settore aggiungere le seguenti: ad esclusione dei servizi per l'infanzia e delle mense e dei trasporti scolastici.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:
4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999. n. 488, è sostituito dal seguente:
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
a) pari al 5 per cento dei fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.