stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
8.21.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati i programmi di spesa relativi agli investimenti nel settore aeronautico di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, di cui all’ articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e resi disponibili per l'attuazione di interventi per la prevenzione dei danni e per il ripristino dei luoghi soggetti a rischio idrogeologico. A tal fine le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.