stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
8.10.

  Sostituire il comma 8 con seguente:
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assicurare che gli importi dei contratti in essere e di quelli stipulati successivamente a tale data, aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, non siano superiori ai prezzi di riferimento, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori; servizi e forniture, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: a partire dal 1o ottobre 2014 con le seguenti: a partire dal 1o settembre 2014;
   al secondo periodo, sostituire le parole: aggiornati entra il 1o ottobre di ogni anno con le seguenti: aggiornati entro il 1o settembre di ogni anno.

ident. 8.28.