Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis. – (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). – 1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di giochi pubblici, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 50.000 euro annui»;
b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a soggetti e a società concessionarie, esercenti e gestori nel settori dei giochi con vincite in denaro, nei casi di violazione degli obblighi di legge concernenti il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alle reti telematiche e alla rete Sogei, ai fini della trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e dall'applicazione del prelievo erariale unico».