Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
12-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.
12-quater. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.