Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).
1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare la seguente tipologia di spesa: Contrattazione di personale locale con la finalità di smaltire l'arretrato di pratiche di cittadinanza presentate presso gli uffici consolari.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.