Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).
1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.