Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. Alla lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, le parole: «di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014».
2. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, mediante proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.