Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Patto di stabilità interno verticale).
1. Il comma 543 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
2. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».