Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “si considera” sono sostituite dalle parole: “può essere”.
11-ter. I soggetti che non hanno effettuato la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui al comma 140 e seguiti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro i termini previsti dal comma 141, possono eseguirla, con le medesime modalità, nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. In tale ipotesi i termini di versamento delle imposte sostitutive di cui al precedente comma sono stabiliti con riferimento al periodo di imposta al quale la rivalutazione è eseguita».