Al comma 12-bis, capoverso 2-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) primo periodo, dopo le parole: totale o di controllo inserire le seguenti:, ad eccezione degli enti locali che gestiscono direttamente i servizi di cui al successivo quarto periodo,;
b) al quarto periodo, capoverso sostituire le parole: Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, con le seguenti: Gli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono direttamente.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Aumento del Prelievo erariale unico a carico dei concessionari dei giochi).
1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalia legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate.