Dopo il comma 12-quater aggiungere il seguente:
12-quinquies. Per il solo anno 2014 ai contribuenti dei comuni che hanno effettuato entro il 23 maggio 2014 l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di mancato o insufficiente versamento della prima rata della TASI, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e il pagamento sia effettuato entro il termine del 16 luglio 2014.