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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
4.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni).

  1. All'articolo 2910 del Codice Civile, alla fine, sono aggiunti i seguenti commi:
  «In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
   1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore e che il medesimo vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado);
   2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;
   3) che il valore del fabbricato di cui al n. 1 sia inferiore ad euro 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto testé disposto, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 102.
  In deroga rispetto a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado) all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
  Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano:
   1) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;
   2) se i fabbricati di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.»

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del welfare, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2910 del Codice civile, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra sono affidati al giudice competente.
  3. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonché ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al comma 3, n. 1, dell'articolo 2910 del Codice civile come introdotto dal comma 1 del presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al comma 4, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.
  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.