Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:
9-bis. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, così come individuati dall'allegato 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sono sospesi fino al 31 dicembre 2014, su richiesta degli interessati e previe intese a tal fine intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento è prolungato di un periodo pari a quello della sospensione medesima.