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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
32.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Risorse per i comuni derivanti dalle nuove gare d'ambito per l'affidamento della concessione della distribuzione del gas naturale).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) il comma 5 è abrogato.

  2. Al fine di consentire alle Stazioni Appaltanti l'indizione delle nuove gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, garantendo l'avvenuta definizione del quadro regolatorio e degli elementi tecnici e normativi utili in tal senso, il Ministro dello sviluppo economico accerta con apposito decreto l'avvenuto completamento dei succitati adempimenti normativi e regolatori del settore. Le scadenze indicate nell'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011 decorrono con riferimento alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.
  3. Le somme di cui all'articolo 8, comma 4, e conseguentemente di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento.
  4. Alle somme di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai comuni a seguito della gara, è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l'Autorità riconosce ai fini tariffari.
  5. A decorrere dall'anno 2015, il canone di cui al comma 4, dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del predetto decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. Tale Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti dei soggetti gestori difformi dalle presenti disposizioni.