Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis). Percipienti costituiti come persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere di cui alla lettera c-bis) del comma 2 provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.