Al comma 1, sostituire le parole: 26 per cento, con le seguenti: 25 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2014, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento.
Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.