Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» sono soppresse.