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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.13.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
3.13.
inammissibile

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. I contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitativa oggetto di interventi, di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 rate e in 3 rate annuali di pari importo. Tale agevolazione spetta solo ai proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa in oggetto.»