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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
3.1.

  Al comma 2, dopo le parole: La disposizione di cui al comma 1 non si applica aggiungere le seguenti: sugli interessi e ogni altro provento derivante da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché.

  Conseguentemente al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: da conti correnti e depositi bancari e postali anche se rappresentati da certificati, nonché;

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art.3-bis.
(Aumento del Prelievo erariale unico a carico dei concessionari dei giochi).

  1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate.