stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
24.3.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1o settembre ed il 30 novembre.»;
   2) al primo periodo del comma 7, dopo le parole «sono ridotte» e prima delle parole «in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «per tutta la vigenza dei relativi contratti,»;
   3) alla fine del primo periodo del comma 7, dopo le parole «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno»;
   4) al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente.»;
   5) alla fine dell'articolo, è inserito il seguente comma «Il precedente comma 7 non si applica ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.».

ident. 24.8.