Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. A decorrere dal 1° giugno 2014, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis e c-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.