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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
22.16.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione di spesa indicato.