Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 9, inserire il seguente:
9.1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.