Sopprimere i commi 2 e 2-bis.
Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
10-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate».