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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22-bis.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
22-bis.01.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Istituzione delle zone franche urbane nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria).

  1. Al fine contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, la zona franca urbana, finalizzata a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale, dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle imprese localizzate dal precedente comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante quanto indicato dal comma 4 del precedente articolo 22-bis.