Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-ter. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo»;
b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 3 1 luglio 1 997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all’ articolo 1, comma 3 1 della medesima legge.
4-quater. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter, per un importo pari a 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.