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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
2.6.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere daranno 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.   161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
   161-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati».

  10-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2014 una quota non inferiore 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.