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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
2.5.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 50 per cento» con le seguenti: 3,00 per cento;
   b) sopprimere la lettera b);
   c) alla lettera c), sostituire le parole: 1,70 per cento con le seguenti: 1,50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori umani ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  461-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  461-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  461-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

  10-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.