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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
2.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
   (Disposizioni in materia di IRAP)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
   (Aumento del Prelievo erariale Unico)

  1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «l. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.».