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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.13.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
2.13.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera a) è soppressa. Conseguentemente, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014, si applica il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014.
  4-ter. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 4-bis di cui al presente articolo affluiscono integralmente ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alla riduzione, sino all'abbattimento definitivo, della componente dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che incide sulle imposte pagate direttamente dal lavoratore, con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del suddetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.