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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
17.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Nuove disposizioni concernenti i compensi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato)
.

  1. I ministri, vice ministri e sottosegretari di Stato che non siano parlamentari non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nell'entità risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, con l'indennità di cui alla legge 9 novembre 1999, n. 418 né, qualora vi abbiano optato, con il trattamento di cui all'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'opzione deve essere esercitata tramite dichiarazione espressa dall'interessato agli uffici dei dicasteri competenti entro il settimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.