stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
17.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità e di diaria parlamentare)
.

  1. Alla legge 1o ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

  1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote di cui al comma 1 in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000;»;
   b) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

  1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro 3.500, sulla base degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
  2. La diaria non è comunque corrisposta nel caso in cui il parlamentare, in ogni mese, sia risultato assente dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni nella misura pari o superiore al 30 per cento.
  3. La somma di cui al comma 1, limitatamente all'importo lordo di euro 2.000, è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata nel sito internet della Camera di appartenenza».