Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità degli incarichi di consulenza, sono tenuti a pubblicare sui propri siti Internet, entro e non oltre 30 giorni dal conferimento, i curricula dettagliati di coloro cui vengono conferiti detti incarichi. Gli incarichi vengono conferiti per esigenze temporanee – cui le amministrazioni non possono far fronte con le risorse umane disponibili, sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo – a persone di comprovata qualificazione professionale, che abbiano conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche o da esperienze di lavoro maturate anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi.
1-ter. Con riferimento ai contratti in essere, ove non abbia già provveduto ai sensi della legislazione vigente, la pubblicazione deve essere assicurata entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, il mancato rispetto del termine costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente.