Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì al personale delle forze armate e di polizia, che ricopre le cariche di vertice di cui:
a) agli articoli 25, 32 e 40 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
b) all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
c) all'articolo 5, comma 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
d) all'articolo 30, comma 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 395
e) all'articolo 3, comma 4, della legge 6 febbraio 2014, n. 36.
1-ter. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore delle competenti amministrazioni, per una celere realizzazione di un piano per gli alloggi residenziali del personale delle forze armate e di polizia appartenenti a categorie non di vertice.