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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.13.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
13.13.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 13.
(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dall'importo pari all'assegno personale del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo I della legge 23 luglio 1985, n. 372, e successive modificazioni. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Il limite di cui al primo periodo è elevato annualmente, in corrispondenza dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372, e successive modificazioni. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 471, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
   b) al comma 472, dopo le parole: «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;
   c) al comma 473, le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni».

  3. La responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica, in solido con il percettore degli emolumenti in violazione del comma, ai titolari degli uffici di ragioneria delle amministrazioni pubbliche destinatarie della circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, laddove non procedano ad applicare direttamente le previsioni di cui al comma 1 nella determinazione della prima busta paga successiva al termine di cui al comma 1.
  4. Continua ad applicarsi la definizione di trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1 del citato articolo 23-ter, purché al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 si applica a tutte le retribuzioni ed agli emolumenti erogati nell'anno solare dai seguenti enti o amministrazioni:
   a) la Banca d'Italia;
   b) gli organi costituzionali;
   c) il Consiglio superiore della Magistratura, ivi compresi i suoi componenti di diritto;
   d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non destinatarie della circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, nonché gli enti e le società da esse controllati o partecipati;
   e) limitatamente alle posizioni apicali oggetto dell'articolo 23-ter, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni la cui dipende il soggetto destinatario della deroga ivi prevista.

  6. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 5 adeguano il proprio ordinamento, organizzativo e finanziario, al nuovo limite massimo retributivo di cui al comma 1, entro un anno dal termine di cui al comma 5, con le modalità di cui ai commi 7, 8, 9 e 10.
  7. Il soggetto che, a carico del bilancio di una delle amministrazioni di cui al comma 5, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi di un contratto di lavoro individuale in vigore, conserva l'eccedenza, fino all'ammontare di cui al comma 5, come assegno ad personam, non suscettibile di incremento alcuno. All'atto del rinnovo del contratto per sua decorrenza naturale, si applica il limite massimo retributivo di cui al comma 1. Il trattamento economico del restante personale dirigenziale, all'atto del rinnovo del rispettivo contratto individuale, è oggetto di ridefinizione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.
  8. Il soggetto che, a carico del bilancio di una delle amministrazioni di cui al comma 5, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del relativo contratto collettivo di lavoro, conserva l'eccedenza, fino all'ammontare di cui al comma 5, come assegno ad personam, non suscettibile di incremento alcuno. All'atto del rinnovo del contratto per sua decorrenza naturale, ai predetti soggetti si applica la previsione di cui al comma 9, eccezion fatta per i casi in cui l'amministrazione risolve unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che dispongono, secondo la disciplina di settore ad essi applicabile, della massima soglia di anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso al trattamento previdenziale annuo si applica comunque il limite di cui al comma 1 e le somme in eccesso sono trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, ai sensi del comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del medesimo articolo 1.
  9. Le amministrazioni di cui al comma 5 provvedono alla rinegoziazione, all'atto del rinnovo del contratto collettivo con il relativo personale, delle percorrenze stipendiali di ogni carriera, in modo da addivenire all'applicazione del comma 1 per le relative posizioni di ruolo nonché per salvaguardare la congruità delle distanze retributive con le posizioni di ruolo incise dalla previsione di cui al comma 1. I relativi risparmi di bilancio sono conteggiati ai fini del conseguimento della riduzione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1.
  10. L'articolo 23-ter, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni è abrogato, con decorrenza dalla scadenza del termine ordinario di vigenza di ciascun contratto di lavoro interessato alla relativa deroga.