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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
13.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Limiti ai rimborsi spese erogati ai politici e ai funzionari pubblici)
.

  1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «rimborso di spese» inserire le seguenti: «purché l'erogazione di tali somme sia avvenuta per un importo non superiore alle spese effettivamente sostenute così come risultanti da dettagliata e documentata rendicontazione e»;
   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme.»