Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Limiti ai rimborsi spese erogati ai politici e ai funzionari pubblici).
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «rimborso di spese» inserire le seguenti: «purché l'erogazione di tali somme sia avvenuta per un importo non superiore alle spese effettivamente sostenute così come risultanti da dettagliata e documentata rendicontazione e»;
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme.»