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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2014  [ apri ]
01.01.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Sostegno ai lavoratori dipendenti e pensionati incapienti e ai disoccupati e istituzione del Fondo per l'equità).

  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine combattere la povertà estrema rappresentata da soggetti disoccupati e da soggetti incapienti dal punto di vista fiscale, e nella prospettiva che tale misura porti a effetti macroeconomici significativi ai fini della ripresa economica, ai soggetti che percepiscono redditi di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere a) dei commi 1, 3 e 4, nonché ai soggetti disoccupati, come definiti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 1 dei decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 80 euro.
  2. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto a partire dal 1o maggio 2014 e verrà erogato dalle sedi INPS.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2014.
  4. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità, di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate derivanti dai commi 5 e 6 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS a copertura delle spese di cui ai commi da 1 a 3.
  5. È istituita, a partire dai periodo d'imposta 2014, un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  6. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2014:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.