Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. La normativa di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni Generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del procurement militare.
2-bis. Al personale di cui al comma 1-bis si applicano le sanzioni di cui agli articoli 982-bis e 982-ter del codice dell'ordinamento militare così come previste dall'articolo 1, comma 1, della presente legge».