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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.76.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
9.76.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Defiscalizzazioni investimenti per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi).

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto imposta e fino al 30 giugno 2016, possono dedurre dal proprio reddito complessivo dal valore della produzione ai fini, rispettivamente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il 50 per cento del valore degli investimenti nei beni di cui al comma 2. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
  2. Il Beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
   a) impianti wi-fi;
   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
   c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;
   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
   g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  3. L'agevolazione fiscale si applica agli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, per investimenti in hardware, in software ed in tecnologie.
  4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
  5. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.