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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.68.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
9.68.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
   b) all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  1-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità dell'articolo 9. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

ident. 9.72.