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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.03.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
9.03.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Defiscalizzazioni investimenti per ospitalità accessibile).

  1. Per sostenere l'ospitalità accessibile del sistema turismo, gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto imposta e fino al 30 giugno 2016, possono dedurre dal proprio reddito complessivo dal valore della produzione ai fini, rispettivamente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il 50 per cento del valore degli investimenti nei beni di cui al comma 2. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
  2. Il Beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative:
   a) alla realizzazione di una accessibilità diffusa a tutta la struttura turistica conforme ai principi di universal design;
   b) al conseguimento del Marchio Qualità Internazionale per l'Ospitalità accessibile;
   c) ai servizi di consulenza per la realizzazione di strutture e servizi accessibili;
   d) allo sviluppo di applicazioni informatiche che consentano ai turisti diversamente abili la conoscenza di servizi e pernottamenti turistici accessibili;
   e) ai servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma;
   f) alla mappatura delle strutture e dei servizi accessibili;
   g) alla realizzazione di servizi accessibili condivisi da due o più strutture turistiche.

  3. Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.