Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti effettuati attraverso carte di debito).
1. L'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge dei 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sospeso fino all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, nel quale sono indicate le modalità e gli strumenti necessari per rendere gratuiti, ai soggetti interessati, i servizi di cui al suddetto articolo 15.