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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
9.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti effettuati attraverso carte di debito).

  1. L'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge dei 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sospeso fino all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, nel quale sono indicate le modalità e gli strumenti necessari per rendere gratuiti, ai soggetti interessati, i servizi di cui al suddetto articolo 15.