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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.25.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
8.25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dalla istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione, Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.
  2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
  3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore ai 29 anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17.

  Conseguentemente, nel titolo della rubrica sopprimere la parola: giovanile.