Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli istituti scolastici secondari di secondo grado e della formazione professionale nell'ambito della propria autonomia, sono autorizzati a stipulare convenzioni per tirocini formativi con le istituzioni di cui al comma 1, finalizzate al rafforzamento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione.
Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo quanto disposto dal comma 1-bis.