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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.69.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2014  [ apri ]
7.69.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura a «Capitale Europea della Cultura 2019» delle città. Il «Programma Italia 2019» individua, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale Europea della Cultura 2019». I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

  Conseguentemente la rubrica dell'articolo 7 è così modificata: (Piano strategico Grandi progetti beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali).

Le Relatrici