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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.6.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
7.6.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 127-septiesdecies) è sostituito dal seguente:
  «127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati: oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, prodotti da artisti viventi e la cui esecuzione risalga a meno di dieci anni».

  3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del successivo comma 3-quater.
  3-quater. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i criteri applicativi e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis e 3-quater. In ogni caso la documentazione fiscale relativa agli oggetti d'arte di cui al comma 3-bis dovrà essere sempre accompagnata, nel periodo temporale di esecuzione indicato, da apposita documentazione, nonché dalla dichiarazione dell'artista che ne comprovi la data di effettiva realizzazione.