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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.42.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
7.42.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni – le Regioni che hanno subito eventi sismici o calamitosi dal 2009 possono essere autorizzate, per concorrere al 60 per cento delle spese di restauro e degli interventi a fini conservativi di beni pubblici e privati in uso o godimento pubblico, ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 42 del 2004, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 25 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. I pagamenti di cui al comma 2-bis effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di eredito.