Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le donazioni allo Stato di beni di interesse storico e/o archeologico è concessa una detrazione fiscale equivalente al valore stesso del bene, le cui condizioni sono stabilite con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.