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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.28.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
7.28.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1985, n. 411 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «anno 1985» e «lire 600 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «anno 2014» ed «euro 555.000»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 555.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   c) il comma 2 è abrogato.